Energia ed impianti energetici

Ultima modifica 18 marzo 2024

Le attività del Servizio Energia riguardano svariati ambiti e possono essere distinte nei seguenti argomenti:

Rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03 per impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Rilascio dell’autorizzazione prevista dall'art. 11, comma 7 del D.Lgs. 115/2008 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW e di potenza superiore alle soglie di cui all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/06 che utilizzano fonti convenzionali;

Istruttoria delle richieste di autorizzazione all’installazione di gasdotti, delegati con L.R. 23/2015

Programmazione e promozione di interventi e iniziative sul territorio finalizzati al risparmio energetico;

Incentivazione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo gli indirizzi dettati dal documento programmatico: Programma Energetico Provinciale e dalla normativa in vigore.

Il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia, soggetto delegato in materia dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico.
La domanda di autorizzazione deve essere comprensiva di tutta la documentazione tecnica che sarebbe necessaria per il rilascio delle singole autorizzazioni ricomprese nel procedimento unico, autorizzazioni sia di tipo ambientale che edilizio.
Al fine del rilascio dell'Autorizzazione, la Provincia indice la Conferenza dei Servizi.

L'art. 11, comma 7 del D. Lgs. 115/2008 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

L’autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento autorizzativo è stabilito in 180 giorni.

Gli impianti di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/2005 (Impianti di combustione,potenza termica di combustione di oltre 50 MW) sono soggetti a Autorizzazione Integrata Ambientale, e di conseguenza l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica ricade in tale procedura.

 

Documentazione

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Ufficio di riferimento

Garanzie Finanziarie - D.G.P. n. 158 del 27/09/2012
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Nulla Osta Ministero Sviluppo Economico
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DEC 92/2021 Oneri Istruttori aggiornati
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DEC 73/2019 Oneri istruttori e durata Autorizzazione Unica
09-05-2022
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