I danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole

Ultima modifica 29 gennaio 2019

In Piemonte, i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (la legge aggiunge “e non altrimenti risarcibili”), devono essere risarciti dal soggetto pubblico o privato che gestisce sotto il profilo faunistico-venatorio il territorio ove il danno si determina.
In particolare accertano, quantificano e risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica:

  • le Province nei terreni ricompresi in oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica ed aree protette regionali (Parchi e Riserve Naturali);
  • gli A.T.C. e C.A. nei terreni a gestione programmata della caccia;
  • le aziende di caccia privata (Aziende Faunistico-venatorie e Aziende agri-turistico-venatorie) nei terreni oggetto di concessione regionale.

Tutta la materia è disciplinata da un apposito disciplinare regionale a titolo “Criteri in ordine all’accertamento e alla liquidazioni dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria (art. 55 L.R. 70/96)”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 114-6741 del 03/08/2007.
Tale disciplinare prevede che le richieste di risarcimento devono essere tempestive e formalmente ineccepibili per consentire sia la verifica formale di regolarità che accertamenti in grado di risalire con certezza al nesso causale dell’evento dannoso.

Per l’inoltro delle stesse si dovrà ricorre ad una nuova procedura stabilita dalla Regione Piemonte e che ha preso avvio dal 1° gennaio 2010: gli agricoltori dovranno rivolgersi ai propri C.A.A. (Centro Assistenza Agricola) di appartenenza che provvederanno a caricare e stampare la domanda di richiesta e l’idonea cartografia catastale.
La suddetta documentazione dovrà poi pervenire presso gli Uffici provinciali competenti che provvederanno all’istruzione della pratica.

Invece, chi non è in possesso di un fascicolo aziendale presso un C.A.A., potrà rivolgersi agli Uffici provinciali del Settore Agricoltura, Via Pirandello 8, Vercelli, i quali provvederanno, in forma totalmente gratuita, sia all’iscrizione all’Anagrafe Agricola Unica Regionale che al caricamento e stampa della domanda di risarcimento.

E’ inoltre opportuno ricordare che non sono accoglibili:

  • le richieste di liquidazione di danno prodotte oltre il decimo giorno dalla data dell’avvenuto danno;
  • le richieste non prodotte in tempo utile per consentire l’accertamento del danno stesso;
  • le richieste presentate in forma diversa dalla modulistica prevista;
  • le domande non complete.

Non sono risarcibili i danni:

  • avvenuti in terreni destinati a set-aside obbligatorio ai sensi del Reg. 1782/03 e s.m.i;
  • avvenuti in terreni destinati a coltivazioni a perdere finanziate ai sensi di Regolamenti Comunitari;
  • avvenuti in terreni destinati a coltivazioni a perdere con deliberazione dell’ente gestore;
  • causati dal colombo di città.

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