Abilitazione all'esercizio venatorio

Ultima modifica 22 febbraio 2023

Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria che consentirà di chiedere alla Questura il rilascio della prima licenza di porto di fucile ad uso caccia è necessario presentare domanda in carta da bollo in corso legale alla Provincia di residenza, allegando un certificato di idoneità sanitaria all’uso delle armi rilasciato da un medico appositamente abilitato.

Per il superamento di questo esame occorre mostrare, attraverso un colloquio da sostenersi presso l’apposita commissione giudicatrice, di possedere nozioni sufficienti sui temi previsti al comma 4 dell’art.22 della L.n.157/92 e cioè:

a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.

Oltre a ciò, non essendo più previsto uno specifico esame per l'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi (con l'abrogazione della L.R. n.70/96), l'esame in parola deve appurare anche la reale conoscenza delle specie faunistiche e degli habitat presenti e caratteristici della Zona Alpi.
Acquisito il certificato di abilitazione venatoria e prima della presentazione della richiesta d'ammissione ad un A.T.C. o al C.A. il cacciatore, per esercitare l'attività sul territorio provinciale, deve effettuare l'opzione sulla forma esclusiva di caccia che intende praticare (art.12 c.5 L.n.157/92).
Se il cacciatore, infine, intende esercitare l'attività di caccia sugli ungulati (camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino) e sulla tipica fauna alpina deve presentare, agli A.T.C. o al C.A., documentazione attestante la frequentazione di corsi di abilitazione previsti da disposizioni regionali o documentazione attestante la frequentazione di corsi equipollenti.

E’ importante sottolineare che:

  • l'abilitazione è concessa solamente se il giudizio della commissione è favorevole su tutte le materie oggetto d’esame;
  • nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme nazionali e regionali vigenti che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.157/1992;

La Provincia di Vercelli convoca, di norma, 3 sessioni d’esame annuali:

- nel mese di marzo per le domande pervenute entro il 31 gennaio;
- nel mese di giugno per quelle pervenute entro il 30 aprile;
- nel mese di settembre per quelle pervenute entro il 31 luglio.

Modello esame venatorio
29-09-2021
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Modello opzioni zona esclusiva di caccia
22-02-2023
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