Autorizzazioni e Modulistica - Emissioni in Atmosfera

Ultima modifica 11 novembre 2022

La domanda di AUA deve essere presentata al SUAP di competenza utilizzando il modello regionale secondo quanto previsto dal regolamento 5/R/2015.
In base al regolamento stesso ciascun SUAP può optare per l’implementazione diretta di un proprio servizio di compilazione guidata, ovvero avvalersi del servizio digitale regionale reso disponibile sul portale regionale Sistemapiemonte.
Ciascun SUAP dovrà fornire le relative istruzioni sul proprio portale indicando la modalità prescelta e indirizzando il richiedente ai rispettivi servizi telematici di presentazione delle istanze.
Pertanto il gestore che intende presentare una domanda di AUA deve accedere al sito del SUAP competente e seguire le indicazioni fornite dal medesimo.
Ove il SUAP non avesse provveduto ad allestire il proprio servizio per la presentazione dell’AUA o a garantire l’informazione necessaria, la domanda può essere presentata attraverso il servizio digitale regionale disponibile all’indirizzo:

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-adempimenti-ambientali#autorizzazione-unica-ambientale-aua

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è ora ricompresa obbligatoriamente nell'AUA.

Ai seguenti link è presente la modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze ai SUAP compententi per territorio e per la volturazione delle autorizzazioni:

MODULISTICA Autorizzazione Unica Ambientale

Gli elaborati tecnici, ivi compresi disegni, planimetrie, ecc., devono essere datati, firmati e timbrati da professionisti abilitati nelle specifiche materie.
La Provincia di Vercelli è responsabile del censimento delle emissioni sul proprio territorio, in base alla L.R. n. 43/2000. L’archivio provinciale, utilizzato a fini statistici nell’analisi della qualità dell’aria, viene di volta in volta aggiornato con i dati forniti dalle singole imprese o attività dislocate sul territorio di competenza. A tal fine la scheda dati anagrafici è integrata con la richiesta delle coordinate UTM, che devono essere riferite al singolo numero civico a cui l’impianto o l’attività fa riferimento. In alternativa alle coordinate UTM potrà essere allegato estratto di planimetria catastale (foglio e mappale) o stralcio della Carta Tecnica Regionale (CTR – Raster scala 1:10.000) su cui evidenziare lo stabilimento.


Modifica sostanziale per le emissioni in atmosfera

Per modifica dello stabilimento si intende l'installazione di  un  impianto  o avvio di una attivita' presso  uno  stabilimento  o  modifica  di  un impianto o  di  una  attivita'  presso  uno  stabilimento,  la  quale comporti una variazione di  quanto  indicato  nel  progetto  o  nella relazione   tecnica   di   cui   all'articolo   269,   comma   2,   o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui  all'articolo  272,  o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  o  nei  documenti  previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalita'  di  esercizio  o  ai  combustibili
utilizzati.

Nel caso in cui il Gestore abbia intenzione di effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare istanza di modifica sostanziale dell'AUA come sopra descritto, ricordando di includere nell'istanza anche i titoli abilitativi che non vengono modificati al fine di mantenere completa l'Autorizzazione Unica Ambietnale.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 183/2017, il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stato modificato e ora l'art. 272 comma 2 prevede che: "In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento".

MODULISTICA Autorizzazioni in via generale


Comunicazione di modifica non sostanziale per le emssioni in atmosfera

La comunicazione di modifica non sostanziale (ai sensi dell'art. 269 comma 8) deve essere redatta in carta semplice.
Alla comunicazione la Ditta deve allegare:

  • una relazione tecnica descrittiva della modifica che si intende realizzare
  • eventuali documenti tecnici specifici
  • eventuale planimetria aggiornata
  • ricevuta di pagamento degli oneri istruttori forfettari indicati qui (Tariffe AUA) 

La comunicazione deve essere trasmessa almeno 60 giorni prima della data in cui si intende realizzarla al fine di permettere agli enti la valutazione della documentazione.
Al termine dei 60 giorni l'ente si esprimerà e, nel caso in cui la modifica sia considerata non sostanziale, la Ditta potrà realizzare quanto in progetto e l'Amministrazione provvederà ad aggiornare l'atto autorizzativo in fase di revisione e/o rinnovo; nel caso in cui la modifica sia considerata sostanziale, l'Amministrazione ordinerà al gestore di presentare una domanda di autorizzazione.

Al fine di semplificare il procedimento, si invita a prendere visione della Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 12-4553 “Approvazione dell'Atto d'indirizzo recante l'elenco di casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica non sostanziale" (art. 268, comma 1 lett. m) e m bis) del d.lgs. 152/2006)” scaricabile a fondo pagina.


Voltura

In caso di variazione della titolarità dell’AUA, il vecchio ed il nuovo gestore ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni al SUAP territorialmente competente utilizzando il seguente modello di Voltura.

Al suo interno è presente l’informativa sulla privacy e l'autocertificazione antimafia.

L'istanza di voltura deve essere compilata in ogni sua parte.

modello VOLTURA
11-11-2022
Allegato formato pdf
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