Autorizzazioni e Modulistica Rifiuti
Il servizio si occupa dell'applicazione di tutte le disposizioni concernenti la normativa riguardante la gestione dei rifiuti, in particolare il D.Lgs. 152/06, parte quarta, assegna alle province le seguenti funzioni:
- il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/06;
- la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216 del D. Lgs. 152/06;
- l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D. Lgs. 152/06, nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
In aggiunta il servizio attende anche alle funzione che sono state delegate dalla Regione Piemonte alle Province con Legge Regionale 44/2000 e più nello specifico con la Legge Regionale 24/2002
IMPORTANTE
Le istanze di carattere ambientale, ai sensi del D.P.R. 160/2010, devono essere presentate allo Sportello Unico competente per territorio e non possono più essere presentate direttamente alla Provincia di Vercelli.
Sono escluse dalla presentazione tramite SUAP, le istanze di autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs 152/06 e le procedure per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Tali procedimenti NON TRANSITANO attraverso il SUAP e rimangono in capo alla Provincia di Vercelli.
Dal 13 giugno 2013 è inoltre in vigore il regolamento sull'autorizzazione unica ambientale (AUA).
L'autorizzazione all’esercizio dell’attività di SPANDIMENTO FANGHI in agricoltura ex D.Lgs 99/92 e la comunicazione di inizio attivivà per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti sono ora ricomprese nell'AUA.
Relativamente alla comunicazione di inizio attivivà per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti , il gestore può avvalersi di una speciale "deroga" all'obbligatorietà dell'AUA, come chiarito dalla Circolare Ministero Ambiente 07/11/2013 nel caso in cui la comunicazione di inizio attivià sia il solo titolo abilitativo ambientale necessario per operare. Pertanto il gestore può decidere se avvalersi dell'AUA o se presentare direttamente al SUAP la comunicazione di inizio attività .
Al seguente link è presente la modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze di AUA ai SUAP compententi per territorio: MODULISTICA Autorizzazione Unica Ambientale
Le istanze di autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs 152/06 e le procedure per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, sono escuse dalla disciplina dell'AUA.
AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2021
Approvati con la Dgr 12 novembre 2021, n. 18-4076 i criteri per individuare le aree idonee per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
I criteri per la localizzazione degli impianti costituiscono indirizzo ed orientamento in sede di progettazione e costituiscono indirizzo in sede di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale in sede di procedimento autorizzatorio.
I criteri dovranno essere tenuti in cosiderazione da parte dei proponenti nella predisposizione delle istanze per gli impianti di trattamento rifiuti.