Le sanzioni ed i punti patente
Le sanzioni ed i punti patente
Sanzioni
Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
- Art.195 (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
- Art.196 (Principio di solidarietà)
- Commento all'Art. 196:
1. Si ha utilizzazione contro la volontà del proprietario quando la cosa è stata sottratta nonostante questi avesse manifestato apertamente e inequivocabilmente una contraria volontà, o quando la sottrazione sia avvenuta per frode o per furto. Viceversa non può dirsi che la cosa sia stata utilizzata contro la volontà tutte le volte che la sottrazione e l’uso si siano verificati per leggerezza nella custodia (come nel caso che il veicolo sia utilizzato da un minore per non aver ben custodito le chiavi) o quando la cosa sia stata concessa in comodato o affidata a terzi per riparazioni o per essere venduta. L’atto di procura a vendere un veicolo non solo non è di per sé dimostrativo dell’avvenuto trasferimento di proprietà ma, anzi, è confermativo del contrario, fino a vendita avvenuta. In questi casi il proprietario del veicolo è, perciò, obbligato in solido con l’autore della violazione, a meno che non dimostri che, nel caso concreto, la circolazione del veicolo è avvenuta contro la propria volontà. (nel caso di cessione dell’usato a concessionario di vendita di veicoli, l’unico strumento per escludere ogni responsabilità senza effettuare un passaggio di proprietà è costituito dal cosiddetto “minipassaggio” a tariffa ridotta, che trasferisce al concessionario ogni responsabilità sul veicolo, eliminando così possibili inconvenienti a carico del cedente.
2. Quando esistono contratti di locazione o insistono diritti reali sono obbligati in solido:
Se la cosa è oggetto di usufrutto risponde l’usufruttuario;
Se la cosa è stata acquistata in locazione finanziaria (leasing) risponde l’utilizzatore;
Se la cosa è stata acquistata con patto riservato di dominio risponde l’acquirente;
Se il veicolo è stato noleggiato o locato senza conducente non risponde il locatore bensì il locatario. Se questi affida il veicolo a un terzo conducente ne risponde solidamente in caso di violazione; se invece, come accade normalmente, locatario e conducente sono la stessa persona, di fatto non ci sarà nessun obbligato in solido;
3. Per i ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica e di contrassegno di circolazione, alla solidarietà del proprietario si sostituisce quella del titolare del contrassegno al quale il verbale deve essere notificato. Anche se il proprietario è identificabile il verbale deve essere notificato solo al titolare del contrassegno. Per i veicoli non dotati di contrassegno di identificazione ma di targa identificativa, in solido con il conducente risponde il possessore, indicato nel certificato di circolazione, titolare della targa abbinata al veicolo
4. La morte dell’autore dell’illecito amministrativo, individuato nel provvedimento sanzionatorio, determina l’estinzione di tutte le sanzioni irrogate.
Punti Patente
Decurtazione dei punti dalla patente
Nel caso di violazione al Codice della Strada, quando è prevista la decurtazione di punti nella patente di guida, il Servizio di Polizia Stradale Provinciale invia la comunicazione di decurtazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, entro trenta giorni dalla definizione del verbale di contestazione (intesa come pagamento della sanzione pecuniaria o quando siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi).
Per verificare il proprio punteggio residuo della patente di guida, il cittadino può comporre il numero telefonico: 848 782 782Attraverso un risponditore automatico, al costo di una telefonata urbana, sarà possibile al cittadino conoscere il punteggio associato alla propria patente: il servizio è attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. E’ altresì possibile verificare il proprio punteggio collegandosi al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , dopo aver effettuato la registrazione.
L'accredito dei due punti sulla patente da parte di coloro che non abbiano commesso infrazioni nel corso dell'ultimo biennio viene attribuito d'ufficio dalla Direzione Generale della Motorizzazione, non occorre avanzare alcun tipo di richiesta.