Le sanzioni ed i punti patente

Ultima modifica 3 ottobre 2019

Le sanzioni ed i punti patente

Sanzioni

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
 

TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni

Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

Art.195 (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di Euro 15,00 ed il limite massimo generale di Euro 9.296,00 (2). Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

Art.196 (Principio di solidarietà)

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2, e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.

Commento all'Art. 196

1. Si ha utilizzazione contro la volontà del proprietario quando la cosa è stata sottratta nonostante questi avesse manifestato apertamente e inequivocabilmente una contraria volontà, o quando la sottrazione sia avvenuta per frode o per furto. Viceversa non può dirsi che la cosa sia stata utilizzata contro la volontà tutte le volte che la sottrazione e l’uso si siano verificati per leggerezza nella custodia (come nel caso che il veicolo sia utilizzato da un minore per non aver ben custodito le chiavi) o quando la cosa sia stata concessa in comodato o affidata a terzi per riparazioni o per essere venduta. L’atto di procura a vendere un veicolo non solo non è di per sé dimostrativo dell’avvenuto trasferimento di proprietà ma, anzi, è confermativo del contrario, fino a vendita avvenuta. In questi casi il proprietario del veicolo è, perciò, obbligato in solido con l’autore della violazione, a meno che non dimostri che, nel caso concreto, la circolazione del veicolo è avvenuta contro la propria volontà. (nel caso di cessione dell’usato a concessionario di vendita di veicoli, l’unico strumento per escludere ogni responsabilità senza effettuare un passaggio di proprietà è costituito dal cosiddetto “minipassaggio” a tariffa ridotta, che trasferisce al concessionario ogni responsabilità sul veicolo, eliminando così possibili inconvenienti a carico del cedente.

2. Quando esistono contratti di locazione o insistono diritti reali sono obbligati in solido:

Se la cosa è oggetto di usufrutto risponde l’usufruttuario;

Se la cosa è stata acquistata in locazione finanziaria (leasing) risponde l’utilizzatore;

Se la cosa è stata acquistata con patto riservato di dominio risponde l’acquirente;

Se il veicolo è stato noleggiato o locato senza conducente non risponde il locatore bensì il locatario. Se questi affida il veicolo a un terzo conducente ne risponde solidamente in caso di violazione; se invece, come accade normalmente, locatario e conducente sono la stessa persona, di fatto non ci sarà nessun obbligato in solido;

3. Per i ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica e di contrassegno di circolazione, alla solidarietà del proprietario si sostituisce quella del titolare del contrassegno al quale il verbale deve essere notificato. Anche se il proprietario è identificabile il verbale deve essere notificato solo al titolare del contrassegno. Per i veicoli non dotati di contrassegno di identificazione ma di targa identificativa, in solido con il conducente risponde il possessore, indicato nel certificato di circolazione, titolare della targa abbinata al veicolo

4. La morte dell’autore dell’illecito amministrativo, individuato nel provvedimento sanzionatorio, determina l’estinzione di tutte le sanzioni irrogate.
 

Punti Patente

Decurtazione dei punti dalla patente

Nel caso di violazione al Codice della Strada, quando è prevista la decurtazione di punti nella patente di guida, il Servizio di Polizia Stradale Provinciale invia la comunicazione di decurtazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, entro trenta giorni dalla definizione del verbale di contestazione (intesa come pagamento della sanzione pecuniaria o quando siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi).
Per verificare il proprio punteggio residuo della patente di guida, il cittadino può comporre il numero telefonico: 848 782 782

Attraverso un risponditore automatico, al costo di una telefonata urbana, sarà possibile al cittadino conoscere il punteggio associato alla propria patente: il servizio è attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
L'accredito dei due punti sulla patente da parte di coloro che non abbiano commesso infrazioni nel corso dell'ultimo biennio viene attribuito d'ufficio dalla Direzione Generale della Motorizzazione, non occorre avanzare alcun tipo di richiesta. E’ altresì possibile verificare il proprio punteggio collegandosi al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , dopo aver effettuato la registrazione.

VERBALE RELATIVO AL VEICOLO VENDUTO
29-09-2021
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VERBALE RELATIVO AL VEICOLO RUBATO
29-09-2021
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MODALITA' DI PAGAMENTO
29-09-2021
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COME PAGARE UN VERBALE SMARRITO ENTRO 60 gg
29-09-2021
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