Agenzie di Viaggi e Turismo

Ultima modifica 29 gennaio 2019

L.R. n. 15/1988 (testo coordinato con L.R. n. 38/2009)

Definizione
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attivita' di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.
In particolare rientrano nelle attivita' proprie delle agenzie di viaggio e turismo: 

  • l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta; 
  • la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie; 
  • l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di citta' con ogni mezzo di trasporto; 
  • la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto; 
  • l'accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza e l'accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e viaggi da esse organizzati, anche utilizzando per l'espletamento di tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati dell'agenzia; 
  • la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri; 
  • la raccolta di adesioni a viaggi o crociere per l'interno e per l'estero; 

Le agenzie di viaggio e turismo possono inoltre svolgere le seguenti attivita' complementari:

  • l'attivita' di informazione e pubblicita' di iniziative turistiche; 
  • l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari; 
  • l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti; 
  • la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto; 
  • il rilascio e il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta, in quanto attinenti ai servizi turistici, e sempre che il titolare dell'agenzia abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni; 
  • le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese e assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate; 
  • la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, piante, opere illustrative; 
  • la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni; 
  • la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti; 
  • ogni altra attivita' concernente le prestazioni di servizi turistici. 

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
L'apertura di Agenzie di Viaggi e Turismo è soggetta a dichiarazione di inizio attività presentata al Comuned in cui ha sede l'Agenzia, ai sensi dell'art.19, comma2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su apposita modulistica preposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 
Le attività indicate all'art. 2, comma 3, possono essere svolte dalle Agenzie di Viaggi e Turismo nel rispetto delle leggi che le regolano e munendosi delle specifiche autorizzazioni nei casi in cui siano prescritte. 
Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 777 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). 
La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di Comuni o Regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta Regionale. 
Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette copia, anche solo in via telematica, all Provincia. 
Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di inizio attività, è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 5. 
L'apertura di filiali, succursali ed altri punti vendita di Agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a denuncia di inizio attività, bensì al Comune ove sono ubicati. 

Domanda per il rilascio di autorizzazione

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione deve essere presentata al Comune e deve contenere le generalita' del titolare, l'indicazione delle attivita' proprie delle agenzie di viaggio e turismo nonche' delle attivita' complementari che si intendono esercitare, delle attrezzature e dell'organizzazione predisposte per la gestione dei servizi, della ubicazione dei locali di esercizio, delle denominazione prescelta per l'agenzia, nonche' tutte le altre indicazioni, opportunamente documentate, utili per gli accertamenti. 
La domanda deve essere corredata dal progetto di sistemazione dei locali, da una relazione tecnico-illustrativa, dalle planimetrie e da atti, anche di carattere preliminare, attestanti la disponibilita' dei locali stessi. 

Deposito cauzionale e garanzia assicurativa

Le Agenzie di Viaggio e turismo devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte verso i clienti con il contratto di viaggio ai sensi del C.C.V., proporzionate al costo complessivo dei servizi offerti.

Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo
Al fine di assumere la responsabilita' di direzione tecnica dell'Agenzia di Viaggio e Turismo il titolare deve dimostrare, in relazione alle attivita' che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare: a) conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'articolo 2; b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere. 
Qualora il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 1, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente a tempo pieno dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilita' di direttore tecnico. 
Nel caso di sopravvenuta indisponibilita' del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 giorni deve proporre un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore. 
Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al comma 1 è accertato dalla Provincia ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007 - n. 206 (Attuazione della normativa 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta Regionale. 
In mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 29 del d.lgs. 206/2007, il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell' articolo 9. A tali fini la Giunta regionale determina le materie, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame. 
L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è prescritta la dichiarazione inizio attività. 
Nel caso di vendita al pubblico l'agenzia deve disporre di locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo. 
Le disposizioni di cui al comma 7, non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza, nei cui casi si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229).

Accertamento dei requisiti professionali

Per l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'art. 8 la Provincia nomina una Commissione esaminatrice composta da: 

  • a - la struttura provinciale competente in materia o suo delegato; 
  • b - 4 esperti nelle materie d'esame; 
  • c - 1 docente per ciascuna delle lingue proposte dai candidati; 
  • d - 1 funzionario dell'Amministrazione Provinciale che svolge anche i compiti di segretario.

Per ciascuno dei membri indicati al comma 1 e' nominato un sostituto. 
La Commissione dura in carica un biennio e i suoi membri possono essere riconfermati. 
La Provincia tiene un elenco di coloro la cui idoneita' ad assumere le funzioni e le responsabilita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e' accertata ai sensi del presente articolo, nonche' di coloro la cui idoneita' risulta ai sensi dell'art. 20, comma 3. 
Ai componenti della Commissione sono corrisposti i compensi nella misura prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). 

Sospensione e cessazione dell'attività
L'apertura o l'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la cessazione dell'attività medesima. 
In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato la dichiarazione di cui all'articolo 3, il comune assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni. 
Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività. 
Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.

Programmi di viaggio 
I programmi concernenti viaggi o crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, ed escursioni organizzati da agenzie di viaggio e turismo devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni: 

  • a) data di svolgimento del viaggio, crociera od escursione; 
  • b) itinerario; 
  • c) durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni, 
  • deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei 
  • pernottamenti compresi nel periodo; 
  • d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed 
  • eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione; 
  • e) qualita' e quantita' dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli 
  • alberghi, numero dei pasti, visite guidate; 
  • f) termini per le iscrizioni; 
  • g) termini e condizioni per le rinunce; 
  • h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di 
  • viaggio e turismo; 
  • i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 7; 
  • l) dichiarazione che il contratto e' sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione di cui all'art. 1.

Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti. 
Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. 

Funzioni di vigilanza e controllo
Ferme restando le competenze dell'Autorita' di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Provincia e dal Comune.

Sanzioni amministrative
Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attivita' di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2, senza aver presentato dichiarazione di inizio attività, o comunque in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.500.000 e L. 15.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. 
In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1 la somma e' raddoppiata. 
La pubblicazione o diffusione di programmi in contrasto con le norme della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 1.000.000 . 
In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 3 l'esercizio può essere sospeso o chiuso. 

MODULISTICA (per scaricare vedere nella colonna a destra)

  • Dichiarazione di inizio attività Agenzia di Viaggio e Turismo (Modulo 1/SCIA) 
  • Comunicazione di variazioni relative a stati, fatti, qualità del dichiarante (Modulo 1CV) 
  • Comunicazione di aperture filiali, succursali ed altri punti vendita di Agenzie di Viaggio e Turismo (Modulo 1/CF) 
Agenzie Viaggi 2020
29-09-2021
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