Documentazione piani di risanamento acustico
Ultima modifica 18 febbraio 2019
PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 2 DELLA L. 447/1995 E DELL’ART. 14 DELLA L.R. N. 52/2000 E S.M.I.
NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La Ditta deve presentare alla Provincia in formato cartaceo l’istanza e la documentazione tecnica o tramite PEC al seguente indirizzo: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
N. 1 copia dell’istanza e della documentazione allegata va trasmessa al Dipartimento ARPA di Nord-Est ed al Comune sede dell’impianto produttivo.
Il Piano di risanamento acustico deve essere presentato entro 6 mesi dalla pubblicazione sul BURP
dell’avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica.
Si fa presente che:
- qualora l’impresa non sia soggetta ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, la domanda di approvazione del Piano di risanamento acustico va inoltrata al Comune sede dell’impianto in quanto, in tale caso, la valutazione ed approvazione del suddetto documento è di competenza comunale;
- l’impresa è esente dall’obbligo di presentazione del Piano qualora il sito produttivo abbia in corso la procedura di registrazione ai sensi del Regolamento CE 25 novembre 2009, n. 1221/2009 (che abroga il Reg. CE 761/2001 e precedentemente il Reg. CEE n. 1836/93) concernente l'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- per le imprese che abbiano realizzato interventi di risanamento ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 01/03/1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), e debbano adeguarsi ai limiti conseguenti la nuova classificazione, l’avvio degli ulteriori interventi di adeguamento può essere posticipato al completamento del piano di ammortamento.