Avviso ai gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti

Pubblicato il 1 dicembre 2021 • Ambiente , Servizi

Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132

L’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (di seguito PEE), elaborato dal Prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.

Come previsto dal comma 9 del suddetto art. 26-bis, con D.P.C.M. 27 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, sono state approvate le “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”.

I titolari delle attività individuate nell’allegato al D.P.C.M. 27 agosto 2021 (impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006, impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006, nonché centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto) entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore (OVVERO ENTRO IL 7 DICEMBRE 2021), trasmettono al Prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26 -bis , del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna (PEE).