Bonifiche

Ultima modifica 9 ottobre 2019

Il Servizio svolge i compiti assegnati alle province in materia di “bonifiche dei siti inquinati”, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - parte quarta, titolo V - e dalla L.R. n. 42/2000, così come confermato dall’art. 43 della L.R. n. 9/2007.

Sono di competenza dell’Amministrazione provinciale:

  • Attuazione della normativa in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, attraverso l'emissione dell'ordinanza di bonifica e ripristino ambientale a carico del soggetto che ha causato l'inquinamento (Art. 244 D.Lgs. n. 152/2006).
  • Verifica, con il supporto dell'ARPA, dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica in conformità al progetto approvato e del raggiungimento degli obiettivi di bonifica approvati.
  • Partecipazione alle conferenze dei servizi per il rilascio di pareri per i procedimenti riguardanti i progetti di bonifica di competenza dei comuni.
  • Richieste ai comuni competenti di apportare modifiche ed integrazioni o specifiche prescrizioni ai progetti di bonifica.
  • Approvazione dei progetti ed autorizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza predisposti dai soggetti obbligati, ricadenti nel territorio di più comuni.
  • Espressione di pareri sui progetti di bonifica predisposti dai comuni che operano in via sostitutiva.
  • Realizzazione, nei casi in cui il sito inquinato ricada nel territorio di più comuni, degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall’Art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ove il sito interessi il territorio di più province, provvede la provincia nel cui territorio ha sede la fonte prevalente di inquinamento).
  • Certificazione di avvenuta bonifica sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Arpa (Art. 242 c. 13 e Art. 248 D.Lgs n. 152/2006).
  • Adozione ed aggiornamento dell’anagrafe provinciale dei siti contaminati.

Ufficio di riferimento