Segretario generale
Il Segretario è nominato dal Presidente della Provincia e dipende funzionalmente da lui.
La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Presidente, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il presidente della provincia abbia nominato il Direttore generale.
Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c) ((roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica)) scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di Direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.