Catasto Impianti Termici - Scadenza comunicazione dati distributori
Si ricorda che entro il 31 marzo p.v. i i distributori, i fornitori e i venditori di combustibile che riforniscono Impianti Termici devono comunicare, mediante il Catasto degli Impianti Termici (CIT), i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e alle quantità di combustibile fornite ai clienti serviti nel corso dell’anno 2023.
Ai sensi dell’Allegato C alla d.g.r. n. 32-7605 del 28 settembre 2018 e alla dgr n. 10-3262 del 21 maggio 2021 sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali:
- i venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento;
- i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete;
- i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile.
In caso di inadempimento del suddetto obbligo, l’articolo 41, comma 2 bis, della l.r. 3/2015 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
Si fa presente che è stato pubblicato in data 21-02-2024 il tracciato xsd aggiornato , che prevede una variazione dei valori ammessi per la Categoria utilizzo: viene eliminato il valore C6 = ALTRO e aggiunti i due nuovi valori T1 e T2. I valori attualmente utilizzabili sono:
C1-riscaldamento
C2-cottura + ACS
C3-riscaldamento + cottura + ACS
C4-condizionamento
C5-condizionamento + riscaldamento
T1-Tecnologico (artigianale-industriale)
T2-Tecnologico + riscaldamento
Cordiali saluti.
Servizio Tutela e Valorizzazione risorse energetiche e Impianti termici.