Whistleblowing

Ultima modifica 12 dicembre 2023

Procedure per le segnalazioni di illeciti WhistleblowingPA

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Il D.lgs. n. 10/03/2023 n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha raccolto  in un unico testo normativo, ampliandone la portata, l’intera disciplina della protezione nei confronti di quelle persone che segnalano una violazione della normativa comunitaria o nazionale, potenzialmente idonea a ledere l’interesse ovvero l'integrità di una organizzazione privata o di una Pubblica Amministrazione, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo (c.d. whistleblowing).

Di seguito si illustrano le condizioni e le modalità per effettuare una segnalazione alla Provincia di Vercelli.

Chi può segnalare

Il “whistleblower”, o segnalante, è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano - in qualsiasi fase del rapporto giuridico - nel contesto lavorativo del settore pubblico o privato, in qualità di:

➢ dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);

➢ lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;

➢ lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

➢ collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

➢ volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,

➢ azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Cosa si può segnalare

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Come segnalare

Prioritariamente la segnalazione deve essere fatta utilizzando uno dei canali interni: piattaforma digitale dedicata o modalità alternative.

Segnalazione attraverso Piattaforma digitale

La Provincia di Vercelli ha attivato un canale di segnalazione interno aderendo al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica dotandosi di uno strumento sicuro per le segnalazioni che garantisca la riservatezza dell’identità del segnalante.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario con inserimento delle proprie generalità e recapiti, con la possibilità di allegare anche dei documenti.

È possibile l’invio anche in forma anonima, in tal caso sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata e riferita a situazioni gravi.

La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante.

Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno.

La tutela dei dati del segnalante è garantita in ogni circostanza.

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web https://provinciadivercelli.whistleblowing.it

Modalità alternative di presentazione di una segnalazione

È comunque sempre possibile l’invio della segnalazione attraverso i seguenti canali alternativi:

  • verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli dr. Fausto Pavia

Segnalazione all’Anac

L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC.

È possibile segnalare all’Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le tutele del segnalante

  • l'identità della persona che segnala e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alla segnalazione
  • la riservatezza sull’identità del segnalante è tutelata nel procedimento penale, contabile e disciplinare;
  • È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata;
  • Misure di sostegno: informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.