FAQ elezioni

Ultima modifica 31 maggio 2022

FAQ

1. Fino a quando il Presidente di Provincia (o il Commissario) uscente resterà in carica?
Nelle Province, il Presidente di Provincia uscente (o il Commissario) resterà in carica fino all’insediamento del Presidente della Provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 (Legge 56, art. 1, comma 82).

2. Quando avviene l’insediamento del Presidente di Provincia eletto?
L’insediamento è immediato, all’atto di proclamazione del Presidente di Provincia eletto.

3. Il Presidente eletto, nel momento del suo insediamento, è tenuto a prestare giuramento?
Sì. Come previsto dall’articolo 50 del Tuel, il Presidente di Provincia presta davanti al Consiglio nella seduta del suo insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Il Presidente della Provincia mantiene tale carica se perde il mandato di Sindaco?
No, il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco (L. 56/2014, art. 1, c. 65).

5. Se un candidato a Presidente della Provincia non viene eletto, entra automaticamente in Consiglio provinciale?
No, le elezioni per il Presidente della Provincia e per il Consiglio provinciale sono totalmente svincolate tra loro.

6. E’ richiesto un contrassegno per la scheda di votazione del Presidente della Provincia, come nel caso della scheda per l’elezione del Consiglio provinciale?
Onde evitare qualunque rischio di contestazione si consiglia di non apporre l’eventuale contrassegno del Presidente sulla scheda elettorale e di utilizzare il facsimile (Allegato F) predisposto dal Ministero dell’Interno.

7. I Consiglieri comunali possono autenticare le firme per le elezioni di province e città metropolitane?
I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità: sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della città metropolitana o della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza.

8. E’ necessario il raggiungimento di un quorum di votanti per considerare valide le elezioni?
No, la Legge 56/14 e le circolari esplicative del Ministero dell’Interno non indicano la necessità del raggiungimento di alcun quorum di votanti per considerare le elezioni valide.

9. E’ necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi per considerare valida l’elezione?
No, non è prevista la necessità di alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l’elezione.

10. I rappresentanti di lista possono essere scelti fuori dal corpo elettorale?
Sì, come espressamente indicato dalla Circolare 32/14 “il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione, può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale”.