TEFA Tributo Ambientale

Ultima modifica 14 novembre 2023

TEFA – TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (ADDIZIONALE ALLA TARI COMUNALE)

Il tributo è stato istituito dall’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 e l’art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo anche alla “Tari” – Tassa sui rifiuti prevista dall’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013.

Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è stato introdotto dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

Il tributo, stabilito nella misura del 5%, viene pagato dal cittadino unitamente alla TARI al proprio Comune che provvede a versarlo alla Provincia o direttamente, in caso di gestione diretta o tramite il Concessionario alla Riscossione, in caso di affidamento a concessionario.

Per l’anno 2019 l’aliquota del 5% è stata confermata dalla Provincia con il Decreto del Presidente di approvazione di tariffe ed aliquote provinciali - n. 5 del 18/02/2019.

 

TRIBUTO AMBIENTALE 2024

Con decreto del Presidente n. 105 del 26/10/2023, per il tributo ambientale di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 22/1997 – ora nuovo codice ambientale secondo il decreto legislativo 152/2006 - è stata confermata l'applicazione dell’aliquota del 5%.