IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione

Ultima modifica 4 maggio 2022

L'Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), introdotta dall'art. 56 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli iscritti al PRA che ha competenza sul territorio provinciale ed è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ciascuna formalità.

La Provincia ha istituito l’I.P.T. ed ha adottato il relativo regolamento, ai sensi del succitato art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, con delibera del Consiglio Provinciale n. 356 del 29/09/1998.

Nel corso degli anni, il regolamento è stato modificato per adeguarlo alle novità normative introdotte di tempo in tempo dal Legislatore.

 

Il Regolamento prevede all’art. 4 esenzioni (casistiche per le quali l’imposta non è dovuta) ed agevolazioni (casistiche per le quali l’imposta è da pagare in misura ridotta).

 

NOVITA’ DAL 1° APRILE 2019

In particolare con delibera Consiglio Provinciale n. 3 del 18/02/2019 per l’acquisto di auto elettriche è stata introdotta la seguente agevolazione:

Art. 4, comma 1 lett. e): “L’imposta si applica nella misura del 50% alle formalità aventi ad oggetto auto ad alimentazione elettrica”.

Pertanto per l’acquisto di auto elettriche l’IPT è ridotta del 50%.

L’agevolazione è entrata in vigore dal 1° aprile 2019 ed è stata introdotta per incentivare in modo significativo la dismissione dei veicoli più inquinanti, favorendo l’acquisto di veicoli rispettosi dell’ambiente.

REGOLAMENTO IPT
29-09-2021
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TABELLA TARIFFE IPT
29-09-2021
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