Professioni Turistiche - L.R. n. 33/2001
Finalita'
La Regione disciplina le attivita' professionali di servizio al turista, al fine di favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell'utente, la valorizzazione delle risorse turistiche e lo sviluppo dell'economia turistica, nel rispetto dell'ambiente.
Specializzazione e specialita'. Definizione delle figure professionali
- In relazione alle caratteristiche tecniche, all'evoluzione e alle esigenze del mercato, le figure professionali possono caratterizzarsi in specializzazioni o articolarsi in specialita'.
- Si intende per specializzazione l'arricchimento delle competenze professionali della figura di base mediante conoscenze aggiuntive concernenti una determinata area, o attrattiva, o tecnica o tipologia di utente.
- Si intende per specialita' l'articolazione della figura professionale di base in figure professionali che si caratterizzano in modo autonomo per il tipo di attivita', le tecniche e le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali.
- Le specializzazioni e le specialita' professionali sono definite con deliberazioni della Giunta regionale.
- Le figure professionali sono individuate a seguito di un'indagine di rilevazione dell'esigenza di specifiche professionalita' nell'ambito di programmi di sviluppo turistico. Tali figure professionali sono definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento deliberativo, previo parere della competente Commissione consiliare.
Abilitazione professionale
- L'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento.
- I corsi di qualificazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione ed orientamento professionale), e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei programmi approvati dalla Giunta regionale, e sono riconosciuti dalle Province.
- I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fermo restando l'obbligo del diploma di scuola media superiore e della conoscenza di una o piu' lingue straniere per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma di scuola media superiore per la figura di animatore turistico.
- Per le qualifiche di istruttore nautico, e relative specialita', e di accompagnatore di turismo equestre, tra quelle individuate, la Provincia riconosce altresi', ai fini dell'iscrizione negli elenchi, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle Federazioni sportive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
- L'ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una prova attitudinale.
- Coloro che sono in possesso dei titoli professionali relative alle figure di cui all'articolo 2, comma 5 della L.R. n. 33/2001 o equivalenti, conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri e intendono ottenere il riconoscimento dell'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco, ne fanno richiesta alla Provincia, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative per il riconoscimento dell'abilitazione professionale e l'iscrizione nell'elenco, consistenti nella frequenza di un corso di formazione integrativo, o nell'espletamento di un periodo di tirocinio, o nell'effettuazione di una prova d'esame, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Programmi dei corsi e degli esami
I programmi dei corsi di qualificazione e le modalita' ed i criteri degli esami per l'accertamento dell'idoneita' tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni previste dalla presente legge, nonche' delle specializzazioni e specialita', sono approvati dalla Giunta regionale.
I programmi stabiliscono anche i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi.
I corsi sono organizzati secondo gli obiettivi, i principi e le procedure di cui alla l.r. 63/1995.
I corsi di aggiornamento hanno, di norma, per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.
I corsi di specializzazione hanno valenza di tipo regionale e sono organizzati e pubblicizzati anche in coordinamento tra le Province dove si svolgono effettivamente.
Commissioni d'esame
Le commissioni d'esame sono nominate dalla Provincia.
Con deliberazione della Giunta regionale e' stabilita la composizione delle commissioni d'esame per ciascuna delle professioni individuate dalla L.R., garantendo la presenza di almeno tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno designato dal soggetto che ha organizzato il corso.
Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere, qualora queste siano previste dal programma d'esame.
Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti.
Aggiornamento professionale
I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di attivita' e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza. Il mancato conseguimento di tale attestato per oltre tre anni dalla scadenza di detto termine comporta la cancellazione dagli elenchi professionali.
Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.
Nella colonna SEZIONI è a disposizione la modulistica relativa alle domande di aggiornamento
per le diverse professioni.
Elenchi professionali
Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale vengono iscritti in appositi elenchi, dietro richiesta dell'interessato. La cancellazione dagli elenchi e' disposta per la perdita dei requisiti soggettivi o a richiesta dell'interessato, ovvero per la mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori.
La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati all'esercizio delle professioni turistiche. Negli elenchi viene specificata la professione, la specializzazione o specialita', la localita' o il territorio di riferimento dell'attivita', le lingue conosciute, la frequenza dei corsi di aggiornamento; negli elenchi viene altresi' annotato se gli iscritti esercitano effettivamente l'attivita'.
La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta l'iscrizione, l'abilitazione posseduta e le eventuali specializzazioni o specialita'.
La Provincia provvede ad inviare periodicamente gli elenchi aggiornati alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale ai fini di informazione ai turisti.
Esercizio delle professioni
L'esercizio delle professioni e' riservato a coloro che hanno conseguito l'abilitazione e sono iscritti negli elenchi professionali.
Limiti di applicazione della legge
- Le disposizioni della presente legge non si applicano:
al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attivita' di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;
a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attivita' disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalita' ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero operino, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche;
alle attivita' didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, anche sui luoghi oggetto di studio, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.
- E' fatto divieto a coloro che svolgono le mansioni sopraelencate, di esercitare le attivita' disciplinate dalla L.R. n. 33/2001, di fregiarsi dei titoli professionali.
Organizzazione dei servizi turistici
Gli organismi costituiti dai soggetti professionali disciplinati dalla presente legge, al fine di prestare in modo organizzato e strutturato i servizi turistici attinenti al proprio campo di competenza professionale, sono iscritti in elenchi tenuti ed aggiornati dalla Provincia.
Possono essere iscritti negli elenchi sopraccitati, gli organismi costituiti nelle forme previste dal codice civile, che abbiano organico, strutture ed attrezzature adeguate in rapporto al tipo di attivita' che intendono svolgere.
La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla Provincia e deve indicare: i servizi turistici prestati, l'elenco dei soggetti professionali che fanno parte dell'organismo richiedente, la sede, le modalita' di funzionamento, le strutture e le attrezzature, il territorio nel quale viene svolta l'attivita'.
La Provincia rilascia agli organismi iscritti nell'elenco un attestato di iscrizione.
Ingresso gratuito
Le guide turistiche e gli accompagnatori naturalistici nell'esercizio della propria attivita' professionale sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche di proprieta' della Regione e degli enti locali, purche' rientranti negli ambiti della propria competenza professionale.
Sanzioni amministrative
Chi svolge le attivita' riservate alle figure professionali senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione (516 euro) a lire 5 milioni (2.582 euro).
Gli operatori del settore turistico che, per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 5, si avvalgono di persone non provviste di abilitazione e non iscritte negli elenchi provinciali sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro).
L'uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 10 da parte di organismi che non ne sono iscritti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro) da parte di ciascun componente dell'organismo.
L'applicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500 mila (258 euro) a lire 2 milioni (1.032 euro).
Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 400 mila (206 euro) a lire 2 milioni 500 mila (1.291 euro).
L'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Funzioni di vigilanza e controllo
Ferme restando le competenze dell'autorita' di Pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' professionali sono esercitate dal Comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.
INFORMAZIONI
Per i corsi di formazione, aggiornamento e le modalità di partecipazione: rivolgersi al Servzio di Formazione Professionale della Provincia, oppure andate direttamente nel sito dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli:
AREE TEMATICHE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E POLITICHE SOCIALI
FORMAZIONE PROFESSIONALE