Modalità di ricorso

Ultima modifica 3 ottobre 2019

Modalità di ricorso

Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285
Titolo VI
Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni
Articolo 203
Ricorso al prefetto

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 6899, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.


Articolo 204 bis
Ricorso al giudice di pace

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione per le violazioni accertate sino al 05/10/2011, nel termine di 30 gg. dalla data di contestazione o di notificazione per le violazioni accertate dal 06 ottobre 2011, ovvero entro 60 gg. se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale.
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all’articolo 203.
4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonchè da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo 205.
9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.


D.P.R. 16/12/1992 n. 495
Titolo VI
Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni

Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

Articolo 388
(Art. 203 Cod. Str.)

Ricorso al prefetto

1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.

2. Quando il ricorso è presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del Codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Come presentare il ricorso:

Il ricorso può essere effettuato, qualora non sia stato effettuato il pagamento, in due modalità:

1) presso il Prefetto

Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196 (il proprietario del veicolo o in sua vece l’usufruttuario, l’acquirente con patto riservato di dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria), nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto di Vercelli, da presentare all’ufficio verbali della Polizia Provinciale, via V. Alfieri 18/a, ovvero da inviarsi allo stesso con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24/11/81 n° 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.

L’interessato può presentare ricorso solo se non ha già provveduto al pagamento in misura ridotta. Questo significa che, se al momento della valutazione del ricorso da parte del prefetto risulta che il ricorrente ha già pagato in misura ridotta, si possono ipotizzare due diverse soluzioni: se ha pagato prima di presentarlo, il ricorso diventa improcedibile e, una volta trasmesso alla prefettura, può essere messo agli atti anche senza essere preso in considerazione nel merito; se ha pagato dopo la presentazione del ricorso, salvo comunicazione di un’espressa rinuncia, il pagamento è privo di effetto estintivo ed il ricorso è valutato secondo i criteri ordinari

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione. Il termine è da considerarsi perentorio e posto a pena di decadenza e la presentazione oltre la sua scadenza comporta l’inammissibilità del ricorso. Nei ricorsi spediti per posta fa fede la data del timbro postale di partenza.

I soggetti legittimati a presentare ricorso, purché destinatari del verbale, trasgressore, genitore, tutore o chi ne fa le veci, per illeciti materialmente posti in essere da minori o incapaci; proprietario della cosa che servì a commettere la violazione oppure, in sua vece, usufruttuario, locatario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario di veicolo locato senza conducente; impresa, ente di fatto o persona giuridica se l’illecito fu messo in essere da dipendente o rappresentante di persona giuridica, ente di fatto o imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni; altri obbligati in solido. Quando trattasi di persona giuridica o di impresa, legittimato a proporre ricorso è il legale rappresentante o l’amministratore delegato. Per gli enti pubblici, legittimato è l’organo munito di rappresentanza esterna, previa delibera autorizzativa dell’organo collegiale competente.

Nel ricorso sarà possibile chiedere: archiviazione del verbale, modifica della sanzione applicata per l’infrazione contestata in altra meno grave o ritenuta più coerente; rateizzazione della pena pecuniaria.

Il ricorso deve sempre contenere, pena l’inammissibilità, elementi in grado di identificare con esattezza ciò che il ricorrente chiede, quali: indicazione del prefetto cui è diretto, che deve figurare sempre in indirizzo quale destinatario del ricorso; generalità esatte del ricorrente, con indicazione precisa del luogo dove risiede o dove dovranno essergli effettuate eventuali comunicazioni; titolo in funzione del quale ricorre, cioè se egli è trasgressore, obbligato in solido o responsabile dell’illecito commesso dal minore o dall’incapace; per le persone giuridiche occorre l’indicazione della qualità rivestita (legale rappresentante, ecc); estremi del verbale o dei verbali che sono impugnati, fornendone numero progressivo o di registro generale e indicando giorno, luogo e ora in cui è stato accertato l’illecito; motivi per cui si chiede l’archiviazione del verbale; richiesta avanzata dal ricorrente, archiviazione del verbale o rateizzazione della somma; firma del ricorrente. Con un medesimo ricorso possono essere impugnati più verbali. Il ricorso può essere redatto e presentato direttamente dal ricorrente che può, tuttavia, avvalersi anche dell’ausilio di un procuratore o di un rappresentante.

Il ricorso non deve essere presentato in bollo, così come i documenti allegati.

Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio accertatore, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta se ritiene fondato l’accertamento adotta ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’ufficio cui appartiene l’organo accertatore il quale né dà notizia ai ricorrenti.

2) presso il Giudice di Pace

Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli altri soggetti possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione per le violazioni accertate sino al 05/10/2011, nel termine di 30 gg. dalla data di contestazione o di notificazione per le violazioni accertate dal 06 ottobre 2011, ovvero entro 60 gg. se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’art 22 della legge 24/11/81 n. 689 e si estende anche alle sanzioni accessorie.

Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto.

Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito per la violazione accertata. In caso di rigetto del ricorso il giudice di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Il ricorso al Giudice di Pace si presenta direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace, competente per territorio, (vedi allegato con elenco Giudici di Pace e Comuni di Competenza).
PREFETTURA DI VERCELLI "Ufficio Territoriale del Governo"

 

Modello ricorso al Prefetto tramite Comando
29-09-2021
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Modello ricorso al Giudice di Pace
29-09-2021
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Modello ricorso al Prefetto di Vercelli
29-09-2021
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