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Regione Piemonte

Energia ed impianti energetici

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026, 15:26

Le attività del Servizio Energia riguardano svariati ambiti e possono essere distinte nei seguenti argomenti:

Rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 190/2024 art. 9 (che ha sostituito il D. Lgs 387/2003) per impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Il D. Lgs 190/2024 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ed assimilati (ad es. impianti di accumulo elettrochimico dell'energia, impianti BESS), gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia, soggetto delegato in materia dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico.
La domanda di autorizzazione deve essere comprensiva di tutta la documentazione tecnica che sarebbe necessaria per il rilascio delle singole autorizzazioni ricomprese nel procedimento unico, autorizzazioni sia di tipo ambientale che edilizio. A partire dal mese di ottobre 2026 le nuove istanze devono essere presentate sulla piattaforma unica per le energie rinnovabili SUER, disponibile al seguente link https://suer.gse.it/suer/home

Al fine del rilascio dell'Autorizzazione, la Provincia indice la Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 241/90.

Rilascio dell’autorizzazione prevista dall'art. 11, comma 7 del D.Lgs. 115/2008 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW e di potenza superiore alle soglie di cui all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/06 che utilizzano fonti convenzionali;

L'art. 11, comma 7 del D. Lgs. 115/2008 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

Istruttoria delle richieste di autorizzazione all’installazione di gasdotti, delegati con L.R. 23/2015

Programmazione e promozione di interventi e iniziative sul territorio finalizzati al risparmio energetico;

Incentivazione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo gli indirizzi dettati dal documento programmatico: Programma Energetico Provinciale e dalla normativa in vigore.

Gli impianti di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/2005 (Impianti di combustione,potenza termica di combustione di oltre 50 MW) sono soggetti a Autorizzazione Integrata Ambientale, e di conseguenza l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica ricade in tale procedura.

 

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