EMISSIONI IN ATMOSFERA - SOSTANZE PERICOLOSE – AUA e IPPC

Ultima modifica 18 giugno 2021

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 102 del 30/07/2020 (G.U. Serie generale - n. 202 del 13/08/2020) l’art. 271 del Testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) è stato modificato introducendo il comma 7-bis che riportiamo per completezza di informazioni:

7 -bis . Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.

Le modifiche introdotte riguardano nuovi adempimenti per gli stabilimenti che utilizzano nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni sostanze classificate come: cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata ed estremamente preoccupanti.

Il primo adempimento riguarda gli stabilimenti in esercizio alla data del 28/08/2020.

I Gestori di questi stabilimenti, autorizzati ai sensi della Parte Seconda e della Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con:

  • Autorizzazioni Integrate Ambientali ex art. 29-ter;

  • Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269;

  • Autorizzazioni Uniche Ambientali ex art. 4 del DPR 59/2013 e s.m.i. e art. 269;

dovranno trasmettere all’Autorità competente entro il 28/08/2021 una relazione.

La relazione ha l’obiettivo di valutare come le sostanze citate potranno essere sostituite in quanto “devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio” e “devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse” [art. 271 comma 7-bis].

La relazione dovrà avere almeno i seguenti contenuti:

  1. dettaglio delle sostanze impiegate, della classificazione di ciascuna, delle fasi produttive in cui sono utilizzate, delle concentrazioni e dei flussi di massa nelle emissioni;

  2. analisi della disponibilità di sostanze alternative;

  3. considerazione in merito ai rischi delle sostanze alternative

  4. fattibilità tecnica ed economica della sostituzione indicando modalità e tempistiche necessarie ove si avesse riscontro positivo di fattibilità.

La relazione deve essere redatta da Professionista abilitato o da personale interno all’Azienda dotato di adeguata competenza e specializzazione, trasmessa esclusivamente tramite PEC in formato PDF e accompagnata da una lettera di trasmissione timbrata e firmata dal Legale Rappresentante dell’Azienda.

Eventuali tabelle/fogli di calcolo allegati alla relazione devono essere convertiti in PDF prima dell’invio.

Copia della relazione e degli eventuali allegati devono essere trasmessi anche al Servizio territoriale Vercelli di ARPA Piemonte - dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

Non sono tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori delle attività di cui all’art.272, comma 1 del D. Lgs.152/06 e s.m.i. (cosiddette attività scarsamente rilevanti).

Il Legislatore ha fornito chiarimenti riguardo il campo di applicazione: il parere del MATT è disponibile per la consultazione in allegato alla presente.

 

Adempimenti successivi

Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni di carattere generale (commi 2 e 3 dell’art. 272), risultino soggetti al divieto previsto all’articolo272, comma 4, per effetto del D. Lgs. 102 del 30/07/2020, il Gestore è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, entro il 21/08/2023. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione [art. 3 "Norme transitorie e finali" comma 2 del D. Lgs. 102/2020].

parere del MATT
29-09-2021
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