Alberghi: Sanzioni
Il Comune applica ulteriori sanzioni amministrative nei seguenti casi:
- La mancata comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l’implicita conferma della validità della precedente comunicazione, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa da € 52,00 a €. 310,00.
- La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l’esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 77,00 a €. 516,00.
- La mancata consegna del bollettino ai clienti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 26,00 a € 155,00.
- L’applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell’articolo 5, comma 2 della l.r.22/95, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 26,00 a € 155,00.
- La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 77,00 a € 155,00; la sanzione non è applicata nel caso di meri errori materiali.
- Il mancato rispetto delle norme e condizioni del contratto di ospitalità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 77,00 a € 516,00.
In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge il Comune può procedere previa diffida, alla sospensione dell’autorizzazione di esercizio della struttura ricettiva e successivamente alla revoca.
Applicazione delle sanzioni
L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra, sono di competenza del Comune sul cui territorio insiste la struttura ricettiva, il quale introita i relativi proventi.
Funzioni di vigilanza e controllo
Ferme restando le competenze dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di legge sono esercitate dal Comune ai sensi dell’art.4, comma 1, punto g) della l.r. 5 marzo 1987, n°12.