Alberghi: Sanzioni
Chiunque gestisce un'azienda alberghiera senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
Chiunque non segnali al SUAP, tramite apposita modulistica e utilizzando la stessa procedura per l’invio della SCIA, le variazioni relative a stati, fatti o qualità del segnalante intervenute in corso di esercizio entro e non oltre dieci giorni successivi al suo verificarsi, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
Chiunque gestisce un'azienda alberghiera in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) della l.r. 3/2015 ovvero attribuisce al proprio esercizio una classificazione diversa da quella assegnata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 ad euro 3.500,00.
Chiunque compie irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d) della l.r. 3/2015 è soggetto alle disposizioni sanzionatorie di cui all' articolo 6 della l.r. 22/1995.
Chiunque omette di trasmettere i dati di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) della l.r. 3/2015 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' articolo 5 bis, comma 2, della l.r. 12/1987.
Il titolare dell'azienda alberghiera che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, lettera f) della l.r. 3/2015 in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza, incorre nella sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 773/1931.
Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 3/2015, ovvero utilizzi nella ragione o denominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, tipologie diverse da quelle previste dalla stessa l.r. 3/2015 o idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività ricettiva è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 10 della l.r. 3/2015 il comune, anche su segnalazione di altro soggetto competente, può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale sua cessazione.
Ogni violazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa fino ad euro 5.000,00
L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 7, della l.r. 3/2015 sono di competenza del comune, quelle di cui all'articolo 13, comma 4, sempre della l.r. 3/2015, sono di competenza della provincia o del soggetto cui la relativa funzione è stata delegata sul cui territorio insiste la struttura ricettiva alberghiera.
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla l.r. 3/2015 si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Per quanto non previsto dalla l.r. 3/2015, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).