Alberghi: Riserva di denominazione, segni distintivi, pubblicità e obblighi informativi
L’uso delle tipologie alberghiere, di cui all’articolo 6 della l.r.3/2015, nella ragione o denominazione sociale, è riservato esclusivamente a titolari o gestori di aziende alberghiere; ogni forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, di denominazioni e locuzioni, anche in lingua straniera, non deve indurre confusione sulla tipologia dell’attività esercitata.
La denominazione di ciascuna azienda alberghiera:
- a) indica la tipologia di appartenenza di cui all’articolo 6 della l.r.3/2015 e un nome di fantasia;
- b) può utilizzare, in aggiunta, la dizione di “ecoalbergo” o “albergo storico” quando le strutture presentano, rispettivamente, i requisiti previsti per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica (Ecolabel) o è esercitata al suo interno l’attività da almeno cinquant’anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile e da almeno ottanta anni nello stesso immobile, se è stata modificata la denominazione;
- c) fatta eccezione per le aziende alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive alberghiere, ovvero di altre tipologie ricettive dello stesso comune o dei comuni confinanti se si tratta di due aziende contigue.
Se il Comune territorialmente competente accerta, anche su istanza di titolari delle strutture ricettive interessati, la presenta di una o più denominazioni uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma precedente. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa la modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune provvede all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art.13, comma 9 della l.r.3/2015.
Le aziende alberghiere sono tenute ad esporre il segno distintivo della classe assegnata, sulla base delle caratteristiche di cui all’Allegato D:
- a) sulla facciata principale, ed in modo ben visibile all’esterno, nell’insegna provvista di illuminazione notturna e recante l’esatta denominazione della struttura ricettiva alberghiera;
- b) in caso di mancata indicazione nell’insegna, su una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza nonché le stelle, del numero corrispondente alla classificazione vigente.
La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonché sull’eventuale sito web dell’azienda.
All’interno di ogni struttura sono esposte in modo ben visibile:
- a) la copia dell’autorizzazione, o della DIA, ove ancora esistenti, ovvero della SCIA, corredata da ricevuta dell’avvenuta trasmissione al SUAP, all’interno della zona ricevimento degli ospiti;
- b) la tabella e il cartellino concernenti i prezzi secondo le prescrizioni indicate all’articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n.22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive).