Alberghi: Preparazione, somministrazione e vendita alimenti e bevande

Ultima modifica 29 gennaio 2019

Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande eventualmente offerto alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, rispetta i criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia. I requisiti generali e specifici in materia di igiene dei prodotti alimentari sono quelli previsti dal Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327 (Regolamento di esecuzione della L.30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dal Regolamento regionale 3 marzo 2008 n.2/R (Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale).
Le attività di preparazione, ai fini della somministrazione di alimenti e bevande, nonché di mera somministrazione, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente comma, sono soggette all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE 852/2004 e dei provvedimenti del settore regionale competente in materia. E’ consentito l’utilizzo di spazi o aree esterne dedicate per attività di somministrazione in modalità “catering” e “banqueting” secondo le modalità previste dalla normativa vigente.