Alberghi: Posti tappa

Ultima modifica 29 gennaio 2019

Le aziende alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di “posto tappa” ai sensi dell’art.6, comma 3 bis, della l.r.3/2015, come inserito dall’art.5, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n.19 “Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell’ordinamento regionale”, sono tenute ad utilizzare ed esporre il proprio logo identificativo secondo le modalità e caratteristiche tecniche di cui all’Allegato E del Regolamento di attuazione.
Le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle aziende alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva “posto tappa”, soddisfano le seguenti condizioni:

  • a) sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario, e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall’itinerario stesso;
  • b) sono parte di una rete di strutture ricettive alberghiere costituite in forma associativa per la gestione del servizio di “posto tappa” o di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n.12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo Regolamento di attuazione;
  • c) si avvalgono di personale addetto al ricevimento, portineria-informazioni che parla e comprende a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell’Unione europea, oltre alla lingua italiana e detiene una conoscenza adeguata degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell’itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità;
  • d) riservano nell’ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti.
  • Le strutture alberghiere denominate “posti tappa” garantiscono agli escursionisti:
  • a) un trattamento minimo di ristoro anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti; all’interno della struttura è altresì consentito il consumo di pasti freddi preparati autonomamente dall’escursionista;
  • b) un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
  • c) un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell’itinerario;
  • d) materiale informativo in varie lingue relativo all’itinerario in generale e alle attrattive della località.

Consultare l’Allegato E del Regolamento di attuazione 15 maggio 2017, n°9/R