Alberghi: Idoneità e accessibilità dei locali
Ultima modifica 29 gennaio 2019
I locali destinati all’esercizio alberghiero, cono conformi alle norme:
- a) tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie di cui all’Allegato A del Regolamento di attuazione;
- b) in materia di sicurezza, idoneità dei locali e prevenzione incendi;
- c) in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve eventuali deroghe stabilite dai regolamenti edilizi comunali o per casi di comprovate impossibilità tecnico-strutturali.
In relazione alla lettera c), per le persone diversamente abili sono comunque assicurati:
- a) almeno un servizio igienico accessibile, di pertinenza delle aree e degli spazi di uso comune o in prossimità degli stessi, con wc distinto per sesso;
- b) apposite rampe, o soluzioni equipollenti, per l’accesso agli spazi comuni;
- c) un bagno ed una camera appositamente attrezzati ogni venti camere o appartamenti, nel rispetto del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
I fabbricati che ospitano i villaggi albergo e le dipendenze alberghiere rispettano le disposizioni vigenti in materia di accessibilità, visitabilità e adattabilità, al fine di garantire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria la fruizione, in condizioni di sicurezza e di autonomia, degli spazi e delle attrezzature sia all’interno delle unità abitative sia nelle zone di relazione.