Alberghi: Altri obblighi amministrativi
Ultima modifica 29 gennaio 2019
Il gestore deve obbligatoriamente:
- comunicare giornalmente in Questura l’arrivo delle persone alloggiate e le relative generalità su apposite “schede di notificazione”;
- comunicare alla provincia o alla città metropolitana o ad altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate, i dati previsti dall' articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera", introdotto dalla legge regionale 2 luglio 2003, n. 15, ai fini della rilevazione del movimento dei clienti e di agevolare la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo; è altresì possibile la comunicazione dei dati in via telematica accedendo alla piattaforma informatica TUAP (Turismo arrivi e presenze). Per info: 011/4326206.
- comunicare entro il 1° ottobre di ogni anno all’A.T.L. locale le caratteristiche e i prezzi che si intendono applicare dal 1° gennaio dell’anno seguente su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.
- La mancata comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l’implicita conferma della precedente comunicazione; il titolare ha inoltre la possibilità di modificare i prezzi per il secondo semestre dell’anno inviando una seconda comunicazione entro il 1° marzo di ogni anno.