Ostelli e Case per Ferie

Ultima modifica 29 gennaio 2019

Definizione
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel Comune sede della Casa per ferie e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da Enti od Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro famigliari.
Sono Ostelli per la gioventù, le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi giovani.
L.R. 15/04/85 n.31 (Testo coordinato)

Caratteristiche Strutturali
Le Case per ferie e gli Ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - edilizi comunali.
Le camere ed i servizi potranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.
Per quanto non specificatamente previsto dalla normativa regionale 15/04/85 n. 31 (testo coordinato), si applicano alle Case per ferie ed agli Ostelli per la gioventù, le prescrizioni sanitarie per le aziende alberghiere dal R.D. 24/05/1925, n.1102 e successive modificazioni

Denuncia Prezzi
Entro il 1 ottobre di ogni anno gli operatori delle strutture Turistico . ricettive devono presentare all'ATL - Turismo Valsesia Vercelli la denuncia dei prezzi e delle caratteristiche, per i prezzi che s'intendono praticare a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Entro il 1 marzo di ogni anno, gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1 giugno dello stesso anno.
L.R. 23/02/95 - n.22