Alberghi
Riferimenti legislativi
- Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" (Capo II), in vigore dal 27 marzo 2015
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 maggio 2017 n. 9/R "Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)"
ATTENZIONE! Si informa che con Determina dirigenziale n. 519 del 26/10/2017 si è provveduto ad una rettifica dell'articolo 4 dell'allegato A) del regolamento sugli alberghi (n. 9/R del 2017). L'atto è pubblicato sul B.U.R.P. n. 45 del 9 novembre 2017. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4195 del 20 Maggio 1983 |
Definizioni
Sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in almeno sette camere, anche comunicanti, o sette appartamenti. Sono escluse dal conteggio le dipendenze con o senza servizio autonomo di cucina.
La gestione si considera unitaria anche se la fornitura dei servizi alberghieri è affidata ad altri soggetti, secondo le modalità contrattuali in uso nel settore privatistico, in possesso di regolare titolo abilitativi per l’attività svolta, fermo restando in capo al gestore principale la responsabilità e la qualità dei servizi offerti dalla struttura alberghiera.
Le aziende alberghiere si distinguono in:
- a) alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
- b) residenze turistico-alberghiere, quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.
In caso di parità tra numero di camere e appartamenti in una stessa struttura, la denominazione come Albergo o RTA è determinata in base agli standards qualitativi di classificazione prevalenti per l’una o l’altra tipologia, così come previsti nelle specifiche sezioni dell’allegato B) del presente Regolamento.
Tipologie alberghiere
In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi altresì nelle tipologie e assumere le denominazioni sotto indicate:
- a) motel: esercizio ricettivo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggi destinati a veicoli o imbarcazioni quante sono le unità abitative degli ospiti, maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;
- b) villaggio albergo: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
- c) albergo meublè o garnì: esercizio ricettivo che fornisce solo il servizio di alloggio, eventualmente con prima colazione, senza ristorante;
- d) albergo-dimora storica: esercizio ricettivo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe quattro stelle;
- e) albergo-centro benessere: esercizio ricettivo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe tre stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l'albergo centro-benessere può fregiarsi della denominazione rispettivamente di albergo termale o di albergo beauty farm;
- f) albergo diffuso: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune nonché dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati, ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti, purché coerente con il funzionamento unitario dell'esercizio alberghiero;
- g) condhotel: esercizio ricettivo aperto al pubblico composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
In alternativa all'indicazione albergo può essere usata l'indicazione hotel, grand hotel o palace hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure resort se la struttura è collocata in contesti ambientali o paesaggistici di particolare suggestione o rilevanza artistico-storico-culturale-architettonica che offrono servizi di pregio ludico-sportivi-ricreativi alla clientela.
In aggiunta alle denominazioni di cui sopra, è consentita la denominazione “posto tappa” se la struttura alberghiera è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n.12 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo Regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al transito pubblico veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite nel Regolamento di attuazione.
Periodi di apertura
L’attività alberghiera può essere esercitata:
- a) con apertura annuale, per un periodo di attività non inferiore a 270 giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare;
- b) con apertura stagionale, per un periodo di attività non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.
Per l'esercizio dell'attività di albergo il soggetto interessato deve essere in possesso:
- a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
- c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
Il SUAP, ricevuta la segnalazione certificata di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, sempre in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza e, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Provincia e all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella segnalazione di cui sopra è comunicata su apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, allo Sportello Unico Attività Produttive competente per territorio, che procede come per la Segnalazione certificata di inizio attività.
Informazioni sull’accessibilità delle strutture alberghiere
A titolo meramente informativo in allegato alla SCIA dovrà essere compilato un questionario che fornisce dati utili ai fini dell’accessibilità alla struttura da parte delle persone con impedita o ridotta capacità motoria.
Consultare l’allegato C del Regolamento di attuazione 15 maggio 2017, n°9/R
Logo distintivo
Le aziende alberghiere che operano sul territorio piemontese ai sensi della l.r.3/2015, si dotano di apposita targa contenente il simbolo o logo che identifica l’attività svolta secondo le modalità indicate all’articolo 9, comma 4, del Regolamento di attuazione, in luogo ben visibile presso la struttura ricettiva.
Consultare l’Allegato D del Regolamento di attuazione 15 maggio 2017, n°9/R e deliberazione di Giunta regionale n. 7-25369 del 9 maggio 1983.
Idoneità e accessibilità dei locali
Requisiti tecnici ed igienico-sanitari
Attività e servizi aggiuntivi e complementari
Preparazione, somministrazione e vendita alimenti e bevande
Riserva di denominazione, segni distintivi, pubblicità e obblighi informativi